Art. 3.
(Riordino delle Forze armate sul territorio).

      1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Stati maggiori di Forza armata provvedono a modificare la dislocazione e la presenza sul territorio degli enti e dei reparti di rispettiva competenza, anche in funzione delle mutate esigenze strategiche internazionali e delle nuove esigenze interne. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione dei trasferimenti degli enti e dei reparti e della relativa riorganizzazione sul territorio.

 

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